Accensione in sicurezza di fuochi controllati

La Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna, con delibera n.1142 del 17/06/2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 201 del 25/06/2024, ha approvato il nuovo “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2022-2026. Aggiornamento 2024″. (in breve, Piano AIB: disponibile qui).

In sintesi, gli adempimenti che coinvolgono direttamente le nostre attività scout sono i seguenti:

  1. Richiesta al Sindaco di autorizzazione all’accensione di fuochi

I Sindaci possono autorizzare, anche nel periodo di massima pericolosità, l’accensione di fuochi, con le seguenti precisazioni:

  • per cucinare: purché si utilizzino strutture rimovibili o, comunque, si adottino i necessari accorgimenti idonei ad impedire la dispersione e la diffusione delle braci, delle faville e delle scintille;
  • per il fuoco di bivacco: sempre acceso al di fuori delle aree forestali e mai sottochioma, in assenza di vento, in aree ripulite dalla vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, avendo cura di spegnere le braci dopo il loro utilizzo ed impedendo la diffusione di faville attraverso, ove necessario, apposite strutture rimovibili.

Almeno 30 giorni prima del campo, alla presentazione al Sindaco della comunicazione per lo svolgimento del campo già prevista dall’art. 14, comma 10, della L.R. 14/2008, andrà quindi allegata richiesta di autorizzazione all’accensione dei fuochi, ai sensi del punto 6.3 (pag.80) del Piano AIB 2022-2026, dando adeguata garanzia della conoscenza dei necessari accorgimenti atti a ridurre al minimo il rischio di incendio boschivo, attraverso l’attestazione di apposita formazione (NON È VALIDA LA FORMAZIONE AZIENDALE  di “corso antincendio livello medio”) acquisita nell’ambito delle attività formative organizzate dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e dal Comando Regione Carabinieri Forestale.

  1. Comunicazione preventiva alla Centrale operativa dell’accensione dei fuochi

Entro le 48 ore lavorative precedenti all’accensione dei fuochi, è obbligatorio dare preventiva comunicazione alle Autorità preposte, all’indirizzo mail so.emiliaromagna@vigilfuoco.it, oppure al numero verde 800.841.051, precisando le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si accendono i fuochi, gli orari di accensione degli stessi e la durata del campo in questione. Consigliamo di dare una comunicazione unica e ben chiara riguardante tutto il periodo del campo, utilizzando come modello la scheda per la comunicazione dei fuochi scout, in accordo col proprietario/ gestore dei terreni o degli immobili.

È inoltre disponibile la Web App disponibile sul sito della protezione civile regionale.

COSA FARE SE IL COMUNE NON RISPONDE?
Vale la regola del silenzio assenso passati i 30 giorni. Infatti si legge in nota al punto 1.4 della direttiva di cui alla 469/2019, L.R. 16/2004 Art. 41:
“Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente.

L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l’autorizzazione allegano alla domanda un’apposita polizza assicurativa.

Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’autorizzazione si considera rilasciata.”

ALLEGATI

Scarica qui il modello di scheda per la comunicazione dei fuochi scout da inviare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e al Gruppo Carabinieri Forestale.