Erogazioni liberali

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (1).
Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1.


Innanzitutto occorre premettere che quanto segue è applicabile esclusivamente ad AGESCI Nazionale, ad AGESCI Regione Emilia Romagna, ed infine soltanto alle Zone e Gruppi che siano iscritti nei rispettivi Registri Provinciali dell’Associazionismo di Promozione Sociale (vedi articolo).

L’AGESCI e i suoi livelli territoriali, in quanto iscritti ai Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, possono ricevere erogazioni liberali

1 – da persone fisiche, che possono alternativamente:

  • detrarre dall’imposta il 19% dell’importo donato (solo in denaro), per un importo massimo pari ad € 2.065,83  (art. 15, c. 1, lett. i-quater, Dpr 917/86);
  • dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a € 70.000 (art. 14 del DL 35/05, convertito in Legge 80/05, cosiddetta “Più dai, meno versi”).
    N.B.: nel caso di redditi inferiori a € 700.000 occorre sempre prendere come riferimento il 10% del reddito complessivo dichiarato.

2 -da imprese, che possono alternativamente:

  • dedurre dal reddito un importo non superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100, c. 2, lett. l, Dpr 917/86);
  • dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a € 70.000 (art. 14 del DL 35/05, convertito in Legge 80/05, cosiddetta “Più dai, meno versi”).
    N.B.: nel caso di redditi inferiori a € 700.000 occorre sempre prendere come riferimento il 10% del reddito complessivo dichiarato.
    Le erogazioni devono essere effettuate mediante uno strumento tracciabile ammesso (tipicamente, banca o Poste): la prova del pagamento così effettuato libera quindi il beneficiario dall’obbligo di emettere ricevuta, il quale permane soltanto in caso di donazioni di beni in natura.

Molta attenzione va posta agli aspetti sanzionatori della Legge “Più dai, meno versi”: infatti l’ente destinatario, i suoi amministratori e l’erogante stesso sono obbligati in solido per le maggiori imposte accertate e le relative sanzioni applicate nel caso in cui vi sia indebita deduzione per insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati pubblicamente o dichiarati al soggetto erogante dal soggetto beneficiario.

Data la complessità della materia, si raccomanda di leggere con attenzione l’estratto della Guida alle erogazioni liberali predisposta dall’Agenzia delle Entrate, e di non esitare a contattare gli Incaricati Regionali all’Organizzazione per ogni ulteriore chiarimento.