In Emilia-Romagna dal 2003 (legge regionale 11/2003) è stato abolito il libretto di idoneità sanitaria, con la conseguente eliminazione della visita annuale per il rilascio o il rinnovo dello stesso per tutti gli operatori del settore alimentare (addetti alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita alimenti) in quanto strumento inadatto e obsoleto. Il sistema di sorveglianza sulle tossinfezioni alimentari, infatti, ha evidenziato come questi episodi non siano quasi mai legati allo stato di salute degli operatori ma siano invece legate a non corrette procedure di approvvigionamento, preparazione, conservazione e somministrazione dei cibi.
Il libretto è stato sostituito con l’attestato di formazione per operatori alimentaristi il cui rilascio avviene secondo le modalità indicate nella Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 311/2019 che definisce i criteri e le modalità di accesso ai corsi, e di rilascio degli attestati. Rimane comunque invariato il rilascio ed il rinnovo per coloro che lavorano in altre regioni in cui è richiesto il libretto. La delibera di giunta regionale afferma che
per cui per i campi scout è necessario avere una persona correttamente formata. Consigliamo che questa persona sia uno dei cambusieri per la branca LC e per la branca EG.
Il corso che viene proposto da Agesci Emilia-Romagna è il corso base.
La validità del corso è di 5 anni se applicato al livello di rischio 1 e di 3 anni se applicato al rischio 2
Possiamo ipotizzare che per le nostre cambuse E/G si tratti di rischio “somministrazione e porzionamento pasti” (rischio 1) mentre per la branca L/C si potrebbe ipotizzare l’assimilazione alla “ristorazione collettiva” dal momento che i cambusieri cucinano anche, e questo è più un rischio 2.
Qui sotto a pagina 3 trovi anche la classificazione di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.
Per visionare le strutture accreditate ad erogare il corso, anche in modalità a distanza, consultare questo file.
E’ vero che esistono titoli di studio che sono alternativi al corso di formazione?
Le persone che posseggono i titoli di studio elencati nella tabella seguente, come previsto dalla DGR n. 311/2019 della Regione Emilia-Romagna, possono ritenere soddisfatto in modo permanente il requisito del possesso dell’attestato di formazione senza più richiedere il rilascio della dichiarazione di validità del titolo.
Si precisa che in caso di controllo da parte di un organo di vigilanza è necessario produrre documentazione attestate il possesso del titolo ottenuto (ad es. copia del diploma).
I titoli di studio sono:
- Diploma: quinquennale di istruzione professionale di tecnico dei servizi di ristorazione (scuola alberghiera), di perito agrario e agrotecnico, di perito industriale ad indirizzo tecnologico alimentare
- Laurea: medicina e chirurgia, scienze biologiche (o titolo equipollente), farmacia, medicina veterinaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (o titolo equipollente), assistente sanitario (o titolo equipollente), infermieristica (o titolo equipollente), scienze e tecnologia alimentare (o titolo equipollente), dietistica (o titolo equipollente), agraria (o titolo equipollente), scienza e tecnologia delle produzioni
animali (o titolo equipollente)
Se il tuo titolo di studio non è qui presente ma il tuo piano formativo ha previsto almeno un esame in discipline attinenti ai rischi biologici collegati al consumo di alimenti, puoi richiederne la valutazione da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica della tua ASL di appartenenza, che potrà rilasciare la relativa dichiarazione attestante il possesso permanente dei requisiti di formazione alimentarista. A tale scopo, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al superamento di almeno un esame in discipline attinenti ai rischi biologici collegati al consumo di alimenti. Per informazioni sul rilascio della dichiarazione di validità del titolo di studio devi contattare direttamente la tua ASL di riferimento.