Come noto, le quote e i contributi associativi percepiti dall’AGESCI, non sono imponibili: per usufruire di questa agevolazione è però necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, denominato EAS (Enti ASsociativi), previsto dall’articolo 30 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello deve essere presentato entro 60 giorni dall’ottenimento del codice fiscale (vedi articolo): basterà inviare la scansione del certificato di attribuzione e la data di costituzione (dichiarata nel quadro A) alla Segreteria nazionale (ufficiomodelloeas@agesci.it) che provvederà a trasmettere l’EAS all’Agenzia delle Entrate, rinviando poi al Capo Gruppo il modello stesso con la ricevuta di avvenuta trasmissione.
Nel caso di variazione del Rappresentante Legale e/o sede legale, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 125/E del 6 dicembre 2010 esonera le organizzazioni dall’invio di un nuovo EAS, ma è necessario comunicare tali variazioni con le modalità descritte a proposito della variazione del codice fiscale (vedi articolo).
Per ogni ulteriore informazione di carattere specialistico è possibile rivolgersi, oltre alle strutture associative, direttamente ad uno dei referenti regionali dell’Agenzia delle Entrate, il cui elenco è allegato al Protocollo d’intesa sottoscritto con il Forum Regionale del Terzo Settore dell’Emilia Romagna.