Talvolta, per realizzare una cucina da campo, capita che sia necessario avere sul posto una o più bombole di GPL, da utilizzare per alimentare i classici fornelloni.
La normativa applicabile al trasporto di queste bombole, dalla sede al luogo del campo, è piuttosto complessa, ed è certamente preferibile accordarsi con un distributore del luogo in cui si svolgerà il campo per la fornitura e il ritiro di bombole di GPL.
In questo modo non si avrà alcun rischio nel trasporto e si avrà la certezza di avere dispositivi sempre efficienti e sicuri.
Le regole
In caso non si possa fare altrimenti, occorre sapere che la normativa applicabile è contenuta nell’art. 168 e seguenti del Codice della strada e nell’European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Trattandosi del trasporto di una modica quantità di gas, si applica un regime di esenzione per cui, secondo le Linee guida ADR 2013 elaborate dal Comitato Trasporti di Assogastecnici (pagg. 77-78), è consentito il trasporto alle seguenti condizioni:
- disporre di Documento di Trasporto (DDT) conforme ADR con in più le indicazioni in kg o litri secondo il caso e distinte per categoria di trasporto
- utilizzare imballaggi etichettati e omologati
- formare il personale (sezione 1.3)
- avere a bordo un estintore da 2 kg a polvere (sezione 8.1.4)
- eventuale torcia tascabile di tipo non a fiamma e senza superfici metalliche. Per gas infiammabili eventuale torcia tascabile del tipo antiscintilla (sezione 8.3.4 e 8.5 S2)
- seguire le prescrizioni relative a carico, scarico e movimentazione come controllo del veicolo al carico e allo scarico, pulizia del veicolo e dei recipienti, stivaggio delle bombole, vietato fumare, messa a terra e scarico lento per gas infiammabili, motore spento, divieto di apertura dei colli
- rispettare le prescrizioni di sorveglianza del veicolo
- aerare adeguatamente i veicoli che trasportano materie della classe 2 con gruppo 1, 2, 3 e l’acetilene 4F (sezione 7.5.11, CV36) oppure, se il vano del carico è separato, etichettare le porte dei veicoli o dei container, con caratteri non inferiori a 25 mm di altezza, con la seguente avvertenza:
“ATTENZIONE
SPAZIO NON VENTILATO
APRIRE CON PRECAUZIONE”
Le sanzioni
Per le sanzioni, data la complessità della normativa vigente, si fa rinvio alle pagine 121-127 delle Linee guida ADR 2013 elaborate dal Comitato Trasporti di Assogastecnici.
Per maggiori informazioni, consulta il documento Trasportare bombole di gas o recipienti criogenici su veicoli “non dedicati” di Assogastecnici (alcune informazioni vanno aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della nuova ADR 2013)